Ordinanza 10 – 12 gennaio 2011, n.10

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 3
  • Data fonte: 19/01/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa motivazione del dedotto contrasto con gli evocati parametri costituzionali - Reiezione. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, 30 marzo 1998, art. 1. - Costituzione, artt. 36 e 38. Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'età pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti - Eccezione di inammissibilita' della questione avente ad oggetto un atto privo del valore di legge - Reiezione. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, 30 marzo 1998, art. 1. - Costituzione, artt. 36 e 38. Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti - Differimento del trattamento pensionistico di anzianita' del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso di tale personale al pensionamento di anzianità - Denunciata violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 54; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, 30 marzo 1998, art. 1. - Costituzione, artt. 36 e 38. (011C0026)

Thesaurus: Disoccupazione

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (Programmazione dell’accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell’art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale, per la Regione Puglia. 

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