Ordinanza 15 – 23 gennaio 2014, n.10/2014

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 5
  • Data fonte: 29/01/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, comma 777. (T-140010).

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, dalla Corte d’appello di Venezia, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  delle libertà fondamentali, sottoscritta dall’Italia il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge  4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

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