Regio Decreto 1 marzo 1928, n.842

  • Emanante: Re d'Italia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 102
  • Data fonte: 01/05/1928
Regolamento per l'esercizio della professione di chimico

Thesaurus: Chimici

Abstract:

Vine approvato il Regolamento che disciplina l’esercizio della professione di chimico. Il titolo di chimico spetta a coloro, i quali abbiano superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico. Spetta inoltre a coloro, i quali abbiano conseguito presso ima università od istituto superiore del Regno un titolo accademico, che, secondo le disposizioni vigenti al tempo in cui lo conseguirono, abilitava direttamente all’esercizio della professione di chimico. L’esercizio della professione necessità altresì l’iscrizione ad apposito Albo professionale.

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Regio Decreto 1 marzo 1928, n. 842