- Emanante: Vittorio Emanuele III Re d'Italia
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 37
- Data fonte: 15/02/1926
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Con il provvedimento in oggetto si approva il regolamento riguardante le professioni di ingegnere e di architetto, per l’attuazione e per il coordinamento della legge 24 giugno 1923, n. 1395, con le disposizioni vigenti nelle nuove Provincie. In ogni Provincia è costituito l’ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel Comune capoluogo e quando gli iscritti nell’albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello. L’articolo 51 dispone che sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonchè in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. L’articolo 52 dispone che sono oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.