- Emanante: Vittorio Emanuele III Re d'Italia
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 286
- Data fonte: 12/12/1933
Thesaurus: Pubblica amministrazione
Abstract:
E’ approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuriche emanate ai sensi dell’art. 1, comma n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto. L’Avvocatura dello Stato (Titolo III – art. 43) può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.