Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

  • Emanante: Vittorio Emanuele III Re d'Italia
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 286
  • Data fonte: 12/12/1933
Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Thesaurus: Pubblica amministrazione

Abstract:

E’ approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuriche emanate ai sensi dell’art. 1, comma n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto. L’Avvocatura dello Stato (Titolo III – art. 43) può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

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