REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N.53, CONCERNENTE CONGEDI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 238
  • Data fonte: 11/10/2000
Decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278

Abstract:

I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti in caso di decesso o grave infermita del coniuge o parente entro il secondo grado. e’ possibile un periodo di congedo per necessita familiari, situazioni richiedenti un impegno particolare o un grave disagio personale, situazioni dovute a gravi patologie familiari. per fruire dei permessi e dei congedi i lavoratori devono presentare documentazione medica al datore o dichiarazione di sussistenza dei gravi motivi familiari. i contratti collettivi possono prevedere condizioni di maggiore favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.