- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 51
- Data fonte: 22/12/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per omessa verifica circa il perdurare della rilevanza della questione - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, art. 59, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 18. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria per il reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno già bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Eccepita inammissibilità della questione per formulazione alternativa, contraddittoria e non univoca del petitum - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, art. 59, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113. Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disciplina provvisoria del reclutamento del personale della Regione - Salvezza degli esiti delle procedure di progressione verticale interamente riservate al personale interno gia' bandite ed espletate in applicazione di disposizione di legge dichiarata costituzionalmente illegittima - Violazione della regola del concorso pubblico e incidenza di legge-provvedimento sugli effetti di un giudicato, con indebita interferenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14, art. 59, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113. (010C0908)
Thesaurus: Contratti di lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 59, comma 3, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004).