Sentenza 02 – 05 novembre 2010, n.311

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 10/11/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di effettiva valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Reiezione. - Legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 5, penultimo comma. - Costituzione, art. 3. Università - Professori collocati in aspettativa - Attribuzione della facoltà di modificare, in corso di aspettativa, il regime di impegno precedentemente scelto ai soli professori a tempo pieno e non anche ai professori a tempo definito - Asserita ingiustificata disparita' di trattamento, nonche' ritenuta illogicita' della norma impugnata - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 9 dicembre 1985, n. 705, art. 5, penultimo comma. - Costituzione, art. 3. (010C0809)

Thesaurus: Disoccupazione

Abstract:

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, penultimo comma, della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

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