Sentenza 03 – 12 novembre 2010, n.324

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 46
  • Data fonte: 17/11/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Applicabilità alle Regioni e agli enti locali della disciplina statale in tema di affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente e di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni - Ricorso delle Regioni Piemonte, Toscana e Marche - Denunciata lesione della competenza legislativa residuale regionale nella materia della organizzazione degli uffici nonchè dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza delle questioni. - D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, comma 1, lett. f), nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 19 nel d.l. 30 marzo 2001, n. 165. - Costituzione, artt. 117, terzo e quarto comma, e 119. Amministrazione pubblica - Applicabilità alle Regioni e agli enti locali della disciplina statale in tema di affidamento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione conferente e di calcolo delle percentuali di incarichi attribuibili agli esterni - Ricorso delle Regioni Toscana e Marche - Ritenuta violazione della legge delega per omessa acquisizione dell'intesa o del parere delle Regioni in sede di Conferenza unificata - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" e non a quella dell'organizzazione degli uffici regionali - Inammissibilità delle questioni. - D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 40, comma 1, lett. f). - Costituzione, art. 76. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Mobilità volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni - Introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le disponibilita' dei posti per la mobilita' e previsione dei relativi adempimenti - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione delle regole in tema di accesso e svolgimento del rapporto di impiego pubblico - Evocazione di parametro costituzionale diverso da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità della questione. - D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 49, comma 1, nella parte in cui modifica l'art. 30, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. - Costituzione, art. 97. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Mobilita' volontaria tra le Pubbliche Amministrazioni - Introduzione dell'obbligo di rendere pubbliche le disponibilita' dei posti per la mobilita' e previsione dei relativi adempimenti - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Riconducibilita' alla materia di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 49, comma 1, nella parte in cui modifica l'art. 30, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. - Costituzione, art. 117, quarto comma. (010C0829)

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara: inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), promosse, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dalle Regioni Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche con i ricorsi indicati in epigrafe; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009 promossa, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della  Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. 

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