Sentenza 19 – 30 settembre 2011, n.257

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 42
  • Data fonte: 05/10/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Denunciata lesione delle garanzie previdenziali - Questione prospettata in termini generici - Inammissibilita'. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5. - Costituzione, art. 38, secondo comma. Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Lamentata violazione del principio di capacita' contributiva - Evocazione di parametro inconferente, in assenza di motivazione circa la sua pertinenza alla fattispecie - Inammissibilita' della questione. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5. - Costituzione, art. 53. Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5. - Costituzione, art. 3. Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5. - Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6. Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Lamentata lesione del principio del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5. - Costituzione, artt. 111, primo e secondo comma. Previdenza - Braccianti agricoli a tempo determinato - Calcolo della retribuzione media convenzionale giornaliera ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, che il termine del 30 ottobre previsto dal terzo comma dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, sia lo stesso di quello previsto dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, per gli operai agricoli a tempo indeterminato - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5. - Costituzione, art. 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 14. (011C0621)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro. Dichiara, inoltre, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della detta legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro.

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