Sentenza 2 – 6 dicembre 2013, n.289

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 50
  • Data fonte: 11/12/2013
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale, adottate in esecuzione di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione di una deroga per le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale - Contrasto con norme statali costituenti principii fondamentali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9. (T-130289).

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge Regione Abruzzo 28 settembre 2012 n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre  2010, n. 49 “Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010”, modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 “Disciplina  per  l’utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari” e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato). 

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