Sentenza 20 – 28 luglio 2010, n.284

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 31
  • Data fonte: 04/08/2010
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Assegno speciale continuativo mensile spettante ai superstiti di soggetti titolari di rendita per inabilità permanente pari almeno al sessantacinque per cento, deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale - Obbligo per l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell'assicurato, di avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere il suddetto assegno nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione - Mancata previsione - Irragionevole diversità di disciplina rispetto a fattispecie assimilabile - Lesione del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore censura. - Legge 5 maggio 1976, n. 248, art. 7, primo comma. - Costituzione, artt. 3 e 24 (art. 38). (010C0652)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248 (Provvidenze in favore delle vedove e degli orfani dei grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo 180 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui non prevede che l’Istituto assicuratore, nel caso di decesso dell’assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda per ottenere l’assegno di cui all’art. 1 della stessa legge nel termine decadenziale di centottanta giorni dalla data dell’avvenuta comunicazione.

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