Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Personale preposto agli uffici stampa - Previsione che le relative spese non concorrono ai fini della determinazione del limite stabilito dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Norma medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 9. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, terzo comma. Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Ufficio stampa - Copertura dei posti previsti nella dotazione organica, in attesa che vengano espletate le procedure concorsuali - Prevista possibilita' di assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante scelta diretta motivata - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, art. 8, comma 8. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l); norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle ferie - Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico - Prevista possibilita' di conversione delle ferie, previa intesa con il dipendente interessato, e con la garanzia dell'invarianza della spesa finale (c.d. monetizzazione) - Regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 8. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l) (artt. 3, 97 e 117, terzo comma) Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Disciplina delle ferie - Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico - Previsione che le ferie maturate e non fruite non possono essere monetizzate e sono convertite in un numero di giorni parametrato al valore economico della giornata lavorativa nell'ambito della nuova tipologia contrattuale - Regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori pubblici in regime contrattualizzato - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, art. 18, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l) (artt. 3 e 97). (T-130286)
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale: dell’art. 8 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale); dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012). Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 8, della legge reg. Liguria n. 38 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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