- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 50
- Data fonte: 11/12/2013
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato, condizionata unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con il principio fondamentale statale che pone limiti alle assunzioni di personale, in vista del contenimento dei costi ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2, art. 1, comma 30. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 14, comma 9. (T-130287).
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011).