Sentenza 21 maggio – 4 giugno 2014, n.153

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 11/06/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro - Regime sanzionatorio per violazione, da parte del datore di lavoro, della disciplina in tema di orario di lavoro. - Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 18-bis, commi 3 e 4, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro). - (T-140153)

Thesaurus: Condizioni di lavoro, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro). 

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