Sentenza 21 maggio – 4 giugno 2014, n.155

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 11/06/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro - Termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui al riformato art. 6 della legge n. 604/1966 - Applicabilità anche ai contratti a termine "già conclusi" alla data di entrata in vigore della legge censurata. - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), art. 32, comma 4, lettera b). - (T-140155)

Thesaurus: Lavoro, Disoccupazione

Abstract:

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 4, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze indicate in epigrafe. 

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