- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 17
- Data fonte: 26/04/2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico ‒ Esenzione degli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica per l'assunzione di personale per cui sia richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo. - Legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), art. 1, comma 1-bis, introdotto dall'art. 13 della legge della Regione siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro). - (T-180080)
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l’Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall’art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania.