Sentenza 23 marzo – 01 aprile 2011, n.106

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 06/04/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Ricorso del Governo - Eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso - Interpretazione nel senso che il dies a quo del termine inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario - Tempestività del deposito - Reiezione. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, quarto comma, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per formulazione generica delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, art. 2. - Costituzione, artt. 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l). Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Istituzione, da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS), della Direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Normativa comportante nuove spese senza il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale - Illegittimita' costituzionale consequenziale dell'intera legge - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17. - Costituzione, art. 81, quarto comma (artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l). (011C0214)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n.17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione). 

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