- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 15
- Data fonte: 02/04/2014
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiarano inammissibili, relativamente al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 9, comma 2, primo periodo, promosse, in riferimento all’art. 119 della Costituzione e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; dell’art. 9, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010 promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano. Si dichiarano inoltre non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 9, comma 1, promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano; dell’art. 9, comma 2, quarto periodo, promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano; dell’art. 9, comma 2-bis, promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano; dell’art. 9, comma 3, promosse, in riferimento all’art. 119 Cost. e all’art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Bolzano; dell’art. 9, comma 28, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano; dell’art. 9, comma 29, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano.