- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 7
- Data fonte: 09/02/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Corresponsione d'ufficio di un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione proposta in riferimento ad un atto non avente forza di legge - Reiezione. - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 180; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137. - Costituzione, artt. 3 e 38. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Corresponsione d'ufficio di un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Reiezione. - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 180; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137. - Costituzione, artt. 3 e 38. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Invalidi sul lavoro che abbiano usufruito dell'assegno di incollocabilità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Corresponsione d'ufficio di un assegno di importo pari a quello previsto dall'art. 20, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978 per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per servizio - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della garanzia assistenziale - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 180; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137. - Costituzione, artt. 3 e 38. (011C0072)
Thesaurus: Politiche sociali, Lavoro
Abstract:
Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in combinato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 gennaio 1987, n. 137 (Regolamento per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Ascoli Piceno.