Sentenza 26 gennaio – 25 febbraio 2016, n. 37

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 9
  • Data fonte: 02/03/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso la Regione - Estensione ai dipendenti di agenzie regionali, enti, Autorità di bacino e società in house. - Legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), artt. 2 e 4. - (T-160037).

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell’articolo 1 della  legge 27 dicembre 2013, n. 147). Si dichiara inoltre la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della  medesima legge della Regione Puglia n. 47 del 2014, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della  Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

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