Sentenza 26 marzo – 2 aprile 2014, n.69

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 16
  • Data fonte: 09/04/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Diritto ad accessori o ratei arretrati di prestazioni pensionistiche già riconosciute - Applicazione retroattiva di nuovi termini prescrizionali e decadenziali anche ai giudizi pendenti in primo grado. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 38, comma 4. - (T-140069).

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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