- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 7
- Data fonte: 05/02/2014
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA). dichiara inoltre inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 71 del 2012, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.