Sentenza 5 luglio – 23 settembre 2016, n. 213

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 39
  • Data fonte: 23/09/2016
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Assistenza - Permessi mensili retribuiti al lavoratore per l'assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità - Soggetti beneficiari - Convivente more uxorio. - Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), art. 33, comma 3, come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). - (T-160213)

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non  include il convivente – nei sensi di cui in  motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Consulta la versione integrale