Sentenza 9 – 16 aprile 2014, n.99

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 18
  • Data fonte: 23/04/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici - Incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive - Previsione del solo rimborso delle spese sostenute - Limite ai gettoni di presenza. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), art. 5, comma 5, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. - (T-140099)

Thesaurus: Lavoro, Amministrazione

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122,  promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli artt. 79  e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma  di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe. 

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