Sentenza del 10 – 17 dicembre 2013, n.312

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 52
  • Data fonte: 27/12/2013
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Regioni - Norme della Regione Marche - Disposizioni contenute nella legge di aggiustamento del bilancio 2012 - Ricorso del Governo - Sopravvenuta rinuncia all'impugnazione accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, artt. 25, comma 5, e 38, comma 2. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, art. 23, comma 1. Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione - Ammissione aperta anche al personale di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. - Legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37, art. 28, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma. (T-130312)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, comma 5, e 38,  comma  2, della legge della Regione Marche 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del  bilancio 2012), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri. Dichiara inoltre inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

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