Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Denunciata violazione della garanzia previdenziale - Difetto di motivazione autosufficiente specificamente riferibile all'evocato parametro - Inammissibilità della questione. - D.l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236); legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1. - Costituzione, art. 38. Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita' ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità della questione siccome motivata, in punto di non manifesta infondatezza, per relationem - Reiezione. - D.l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236); legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1. - Costituzione, art. 3. Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilita' della questione per non essere il richiesto intervento additivo «a rime obbligate» - Reiezione. - D.l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236); legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1. - Costituzione, art. 3. Previdenza - Lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed aventi diritto ai trattamenti di disoccupazione - Diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato - Mancata previsione - Lesione del principio di uguaglianza tra i lavoratori - Illegittimità costituzionale in parte qua. - D.l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236); legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1. - Costituzione, art. 3. (011C0504)
Thesaurus: Politiche sociali, Lavoro
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione) nonchè dell’articolo 1 della legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita’, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato
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