- Emanante: Parlamento e Consiglio UE
- Fonte: G.U.C.E.
- Numero fonte: L 18
- Data fonte: 21/01/1997
Thesaurus: Lavoro, Condizioni di lavoro
Abstract:
La presente Direttiva dispone in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione dei servizi e si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che nel quadro di una prestazione di servizi trasnazionale, distacchino lavoratori nel territorio di uno Stato membro nella misura in cui le imprese adottino le misure trasnazionali indicate nella presente direttiva. La Direttiva in oggetto non si applica alle imprese della marina mercantile con riguardo al personale navigante. In base all’articolo 3 della Direttiva analizzata, gli Stati membri provvedono, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, affinchè vengano garantite ai lavoratori distaccati le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie indicate nell’articolo 3, e che nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro siano fissate da disposizioni legislative, amministrative o regolamentari e/o da contratti collettivi o arbitrati, dichiarati di applicazione generale, che devono essere rispettati da tutte le imprese situate nell’ambito di applicazione territoriale e nella categoria professionale o industriale interessate (articolo 8, comma 1 della Direttiva).