Abruzzo – Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 65

  • Emanante: Giunta Regionale
  • Regione: Abruzzo
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 228
  • Data fonte: 29/12/2023

Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza

Thesaurus: Politiche sociali, Reddito di libertà, Violenza di genere

Abstract:

La Regione Abruzzo, in continuità con quanto previsto dalla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), assicura alle donne vittime di violenza in ambiente domestico, il diritto al sostegno per ripristinare la propria inviolabilità e superare le condizioni di dipendenza economica, sopruso o ricatto, affinché si creino le condizioni per accedere a beni e servizi essenziali. Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, si istituisce un Fondo finalizzato all’erogazione di un Reddito di Libertà denominato “Fondo regionale per il Reddito di Libertà“.
Tale fondo prevede l’erogazione di un contributo di natura sussidiaria a favore di donne vittime di violenza, con o senza figli minori, per un periodo tra i dodici e i trentasei mesi. La domanda di accesso al “Fondo regionale per il Reddito di Libertà” è presentata alla Regione, dal Centro antiviolenza, che ha in carico la donna vittima, dando priorità a donne con figli minori o con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 65