INPS – Circolare 17 novembre 2023, n. 92

  • Emanante: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
  • Fonte: INPS
  • Data fonte:

Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio

Thesaurus: Previdenza, Sanzioni

Abstract:

L’Istituto, con il presente atto fornisce indicazioni circa l’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2023, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter, articolo 3, Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili, ai sensi dei commi 8 e 9, articolo 116, Legge n. 388/2000. In caso di adempimenti parziali dei predetti obblighi effettuati entro il 31 dicembre 2023 le sanzioni civili saranno dovute sulla parte residua del debito alla medesima data. Per fruire del beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio rispetto al debito residuo, quest’ultimo potrà essere oggetto di regolarizzazione in modalità rateale.
In ogni caso di adempimento in modalità rateale, la domanda dovrà essere presentata all’Istituto o all’Agente della riscossione entro il 31  dicembre 2023 e il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio spetterà quand’anche le rate accordate scadano oltre la predetta data.

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Circolare 17 novembre 2023, n. 92