INPS – Circolare 5 marzo 2024, n. 41

  • Emanante: INPS
  • Fonte: INPS
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Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Prime indicazioni operative

Thesaurus: Finanza pubblica, Reddito di libertà, Violenza di genere, Disoccupazione femminile, Esonero contributivo

Abstract:

Con la presente Circolare si forniscono le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo da parte dei datori di lavoro beneficiari, ai sensi degli artt. 191 e 192. Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024); all’articolo 105-bis Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si precisa che l’esonero contributivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
Inoltre, l’articolo 1, comma 192, della c.d. Legge di Bilancio 2024, prevede espressamente che l’esonero in trattazione spetti anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

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Circolare 5 marzo 2023, n. 41