MIUR – Decreto Ministeriale 4 ottobre 2023, n. 191

  • Emanante: MIUR
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 252
  • Data fonte: 27/10/2023

Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento

Thesaurus: Accreditamento delle strutture scolastiche, Sistema d`istruzione, Istruzione terziaria

Abstract:

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy, di cui all’art. 14, commi 1 e 2, Legge n. 99/2022; mentre, le fondazioni non rientranti, nel sopra citato art. 14, ai fini dell’accreditamento, rispettano i requisiti e le procedure di accreditamento previste nel presente decreto.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, le regioni recepiscono, nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, i requisiti e gli standard minimi definiti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, definiscono le procedure per l’accreditamento degli ITS Academy costituiti e riconosciuti come fondazioni di partecipazione, che facciano riferimento ad un’area tecnologica tra quelle definite a livello nazionale, e che siano inclusi nella programmazione regionale dell’offerta formativa. Inoltre, le regioni definiscono le procedure per la sospensione e la revoca dell’accreditamento, trasmettendo al Ministero dell’istruzione e del merito, l’atto di recepimento delle disposizioni del presente decreto nell’ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1, fino all’adozione di una propria disciplina per l’accreditamento degli ITS Academy da parte delle regioni, le fondazioni costituite e riconosciute, presentano domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell’istruzione e del merito. Entro sessanta giorni, la regione di riferimento verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento di cui al presente decreto e propone al Ministero dell’istruzione e del merito l’accoglimento o il rigetto della richiesta. Il Ministero dell’istruzione e del merito si esprime nei trenta giorni successivi.