Raccomandazione (2017/C 189/03) 22 maggio 2017, n. 3

  • Emanante: Consiglio UE
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: C 189/15
  • Data fonte: 15/06/2017
Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente

Thesaurus: Lifelong learning

Abstract:

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell’apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini. Gli obiettivi più generali della presente raccomandazione consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell’aumentare  l’occupabilità, la mobilità e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati dell’apprendimento ottenuti in contesti diversi. La presente raccomandazione abroga la precedente del 23 aprile 2008 e invita gli Stati membri  a

  • usare l’EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell’Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell’EQF di cui all’allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato III;
  • rivedere e aggiornare, se del caso, la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell’EQF di cui all’allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato III, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;
  • garantire che le qualifiche corrispondenti a un livello EQF siano conformi ai principi comuni di garanzia della qualità di cui all’allegato IV, fatti salvi i principi nazionali di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali.