- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Calabria
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 37
- Data fonte: 30/03/2016
Thesaurus: Lavoratori socialmente utili
Abstract:
Il Regolamento Regionale in oggetto, previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 2, disciplina le modalità di attuazione e integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della Legge regionale 40/2013 e il Dipartimento della Giunta Regionale, competente in materia di politiche del Lavoro, pubblica la graduatoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità disoccupati entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. La graduatoria viene redatta secondo le modalità previste al comma 2 dell’articolo 2 del presente Regolamento, inoltre, all’articolo 3 viene disciplinato l’utilizzo dell’elenco in base al quale il Dipartimento procederà a bandire manifestazione di interesse per gli Enti utilizzatori in base al numero dei posti disponibili e pubblicati nelle graduatorie semestrali.
Il Regolamento Regionale in oggetto, previsto dall’articolo 1, comma 3 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 2, disciplina le modalità di attuazione e integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della Legge regionale 40/2013 e il Dipartimento della Giunta Regionale, competente in materia di politiche del Lavoro, pubblica la graduatoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità disoccupati entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. La graduatoria viene redatta secondo le modalità previste al comma 2 dell’articolo 2 del presente Regolamento, inoltre, all’articolo 3 viene disciplinato l’utilizzo dell’elenco in base al quale il Dipartimento procederà a bandire manifestazione di interesse per gli Enti utilizzatori in base al numero dei posti disponibili e pubblicati nelle graduatorie semestrali.