- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Piemonte
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 2
- Data fonte: 11/01/2018
Thesaurus: Istruzione
Abstract:
Con il presente atto si modifica la D.G.R. n. 69 – 5500 del 3.8.2017: sopprimendo nel dispositivo, alla frase “in fase di prima attuazione dell’articolo 52 della l.r. 26/2015, il compenso al soggetto individuato per l’emissione dei voucher è erogato forfetariamente dalla Regione Piemonte”, la parola “forfetariamente”; individuando al 30.9.2018 il termine di validità dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017;
Si integra inolte la D.G.R. n. 4 – 4367 del 15.12.2016, stabilendo che, per le finalità del bando per l’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017, sono comprese tra le tematiche di competenza della Giunta regionale, nell’ambito delle “modalità di gestione dello strumento di intervento” previste dall’articolo 12, comma 6, della l.r. 28/2007, anche le modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher, stabilendo al riguardo quanto segue: “Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher. I beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” relativi a studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado paritarie nell’anno scolastico 2016/2017, possono chiedere alla Regione Piemonte la conversione del voucher in un contributo economico commisurato all’assegno di studio già previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l.r. 25/2016. Il contributo è concesso a condizione che i richiedenti la conversione: a) siano compresi tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” la cui domanda di assegnazione del voucher sia stata ammessa e finanziata ai sensi della D.D. n. 1050 del 20.11.2017 del Settore Politiche dell’Istruzione; b) dichiarino, per l’anno scolastico 2017/2018, che lo studente in relazione al quale è stato assegnato il voucher ha proseguito gli studi presso Istituzioni Scolastiche statali o agenzie formative o, alternativamente, ha terminato il ciclo di studi; c) non utilizzino, neppure parzialmente, il voucher assegnato dalla Regione Piemonte; d) documentino, per l’anno scolastico 2016/2017, il pagamento di spese ammissibili secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 – 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell’articolo 29 della l.r. 25/2016. L’entità del contributo, che non potrà in ogni caso superare l’importo del voucher assegnato, sarà determinata sulla base delle spese ammissibili documentate entro i limiti dell’assegno massimo erogabile definiti dal Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, con l’applicazione degli eventuali titoli a maggiorazione previsti dallo stesso.”
| Piemonte - Deliberazione Giunta Regionale 7 dicembre 2017, n. 37-6097 |