ANAC – Delibera 28 dicembre 2016, n. 1309

  • Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 7
  • Data fonte: 10/01/2017
Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizionedelle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5,comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013.

Thesaurus: Trasparenza

Abstract:

Le presenti linee guida hanno ad oggetto la «definizione  delle esclusioni e dei limiti» all’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria disciplinato dagli articoli 5 e 5-bis del decreto trasparenza. Tale nuova tipologia  di accesso, definito come accesso generalizzato, si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La ratio della riforma risiede nella  dichiarata  finalità  di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico  (art. 5, comma 2 del  decreto trasparenza).  Le linee guida chiariscono altresì la distinzione tra l’accesso generalizzato, l’accesso civico e l’accesso ai sensi della legge 241/ 90.  L’accesso civico  rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla  mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.  L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente  da  presupposti  obblighi di  pubblicazione e come espressione, invece,  di  una  libertà che  incontra, quali  unici limiti, da una  parte,  il  rispetto  della  tutela  degli  interessi pubblici e/o  privati  indicati  all’art.  5-bis,  commi  1  e  2,  e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).  La finalità dell’accesso documentale  ex legge n. 241/90 è, in effetti,  ben  differente  da  quella  sottesa all’accesso  generalizzato  ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive  che  l’ordinamento  attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche  qualificate  di cui sono  titolari. Più precisamente, dal punto di vista  soggettivo, ai fini dell’istanza  di accesso  ex  lege  241  il  richiedente  deve dimostrare di essere titolare  di un «interesse  diretto,  concreto  e attuale, corrispondente ad una  situazione giuridicamente  tutelata  e collegata al documento al quale  è  chiesto  l’accesso». 

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