Decreto-Legge 10 maggio 2020, n. 29

  • Emanante: Il Presidente della Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 119
  • Data fonte: 10/05/2020
Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati

Thesaurus: Disposizioni, Minori detenuti, Detenuti, Internati

Abstract:

Per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID – 19 e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia viene emanato il presente decreto-legge che introduce modifiche urgenti all’ordinamento penitenziario e misure urgenti  in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena; in materia di sostituzione delle custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari e misure urgenti anti-COVID 19 per gli istituti penitenziari e gli istituti penali per i minorenni per consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del COVID – 19. A tale riguardo, a decorrere dal 19 maggio 2020, i colloqui con i congiunti possono essere svolti a distanza, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica autorizzata dalla normativa in vigore.

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