Legge 11 gennaio 2018, n. 3

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 31/01/2018
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

Thesaurus: Professioni

Abstract:

La legge 11 gennaio 2018, n. 3 conferisce delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e riordino delle professioni sanitarie.  Le disposizioni riguardano il riassetto degli ordini delle professioni sanitarie e tecniche, in particolare per i chimici e fisici (art. 8), per i biologi e psicologi (art. 9) e per gli ingegneri biomedici e clinici (art. 10), nonché l’inserimento di nuove  figure professionali individuate nell’area delle professioni sociosanitarie. L’art. 7  individua e definisce le professioni sanitarie di osteopata e chiropratico. Parimenti, a norma dell’art. 5,  al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come  stato di  benessere   fisico,   psichico   e   sociale,   in   applicazione dell’intesa sancita  il  10  luglio  2014,  tra  il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni  2014-2016,  è  istituita l’area delle  professioni  sociosanitarie,  secondo  quanto  previsto dall’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n. 502. L’individuazione  dei  nuovi profili nell’area sociosanitaria, il cui  esercizio  deve  essere  riconosciuto  in  tutto  il territorio  nazionale,  avviene  in  considerazione  dei   fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute  e nei  Piani  sanitari  e  sociosanitari  regionali,  che  non  trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Gli accordi in Conferenza Stato-Regioni individuano l’ambito di  attività dei  profili  professionali  sociosanitari  definendone  le  funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. Con ulteriore accordo  sono stabiliti i criteri  per  il  riconoscimento dei  titoli  equipollenti  ai   fini   dell’esercizio   dei  nuovi profili professionali e con  decreto  del  Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute è definito  l’ordinamento  didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.  Sono  compresi  nell’area  professionale  sociosanitaria  i   preesistenti   profili   professionali   di   operatore socio-sanitario,   assistente   sociale,   sociologo   ed   educatore professionale.

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