Legge 9 gennaio 2004, n. 4

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 13
  • Data fonte: 17/01/2004
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Thesaurus: Inclusione sociale, Politiche sociali

Abstract:

Con la presente legge viene tutelato e garantito il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilita da parte delle persone disabili. la presente legge si applica: alle pubbliche amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti di servizio sanitario nazionale, l’aran e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. le suddette amministrazioni inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilita e alle tecnologie assistive e predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilita.

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