MIUR – Decreto Ministeriale 10 aprile 2019, n. 331

  • Emanante: Ministro Istruzione, Università, Ricerca
  • Fonte:
  • Data fonte: 10/04/2019
Equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari

Thesaurus: Istruzione universitaria

Abstract:

Con il decreto 331 del 10 aprile 2019, il Ministero per l’istruzione, l’università, la ricerca ha, finalmente, colmato un vuoto normativo stabilendo le condizioni di equipollenza tra i diplomi AFAM del vecchio ordinamento e i diplomi accademici di secondo livello. La legge di stabilità 2013 contiene alcuni commi, dal comma 102 al comma 107, dell’articolo 1, dedicati espressamente al settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). La legge di stabilità 2013, all’art. 1, commi da 102 a 107, prevede infatti:
1. l’equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda);
2. l’equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 – Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 – Design per l’ISIA; classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 – Storia dell’arte, classe LM 12 – Design e classe LM 65 – Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti);
3. l’equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all’entrata in vigore della legge, e purché congiunti, con il diploma di scuola secondaria di II grado, ai diplomi accademici di II livello, e dunque alle lauree magistrali;
4. la messa a regime di tutte le sperimentazioni entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge e l’equipollenza dei titoli sperimentali di I e II livello già conseguiti;
5. i diplomi accademici di II livello, e dunque anche quelli di vecchio ordinamento, costituiranno titolo di accesso per i corsi universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca.

 

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Decreto Ministeriale 10 aprile 2019, n. 331