- Emanante: Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 242
- Data fonte: 30/09/2020
Thesaurus: Professioni, Abilitazione professionale
Abstract:
Con il presente provvedimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decreta la classifica dei patentini alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e i requisiti generali per l’abilitazione.
Al Capo II è stabilita la Formazione tecnica e pratica. Il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’Allegato II;
Al Capo III si dispone in merito agli esami per il conseguimento dell’abilitazione che sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell’allegato I.
Al Capo IV, è riconosciuta la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro dell’Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali».
Al Capo V, articolo 11, Disposizioni transitoie e finali, si dispone in merito alle sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Tali sessioni restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974.
Il cosiddetto “patentino” è suddiviso per l’abilitazione in 4 gradi, basati sulla capacità di produzione oraria di vaporesi suddivide in in 4 gradi, basati sulla capacità di produzione oraria di vapore:
1° Grado: Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e producibilità, senza limiti.
2° Grado: Abilitazione per generatori di qualsiasi tipo con una producibilità fino a 20 tonnellate/ora di vapore.
3° Grado: Abilitazione per generatori di qualsiasi tipo con una producibilità fino a 3 tonnellate/ora di vapore.
4° Grado: Abilitazione per generatori di qualsiasi tipo con una producibilità fino a 1 tonnellata/ora di vapore.
Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età.