- Emanante: Ministero del lavoro - Ministero delle finanze
- Fonte: Altro
- Numero fonte: 1
- Data fonte: 28/09/2017
Riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996 riconosciuto in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli art. 1 e 2 del Decreto-legge 30 ottobre 1974, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonchè, a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c)
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Il presente decreto dispone l’applicazione di una riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano, o hanno in corso, contratti di solidarietà difensivi finalizzati ad evitare, in tutto o in parte, il ricorso ai licenziamenti per motivi economici. La riduzione è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio contributivo può essere concesso per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.