- Emanante: Conferenza Stato-Regioni
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 91
- Data fonte: 19/04/2001
Thesaurus: Professioni
Abstract:
E’ individuata la figura dell’operatore socio-sanitario nell’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge un’attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo. Regioni e Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.