
- Emanante: Conferenza Regioni
- Fonte: Altro
- Data fonte: 25/05/2011
Thesaurus: Professioni
Abstract:
Il presente Accordo disciplina i corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui alla Legge 22 febbraio 2006, n. 84, art. 2, comma 2, lettera a) – finalizzati al conseguimento dell’idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia. La formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.
I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
Accordo 25 maggio 2011, n. 70 |