- Emanante: Giunta Regionale
- Regione: Piemonte
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 27
- Data fonte: 05/07/2018
Thesaurus: Formazione, Istruzione
Abstract:
Con il presente atto si modifica la D.G.R. n. 37 – 6097 del 7.12.2017 sostituendo il capoverso “Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher” con il seguente:
“Modalità per garantire l’effettiva fruizione del voucher. “I beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” possono chiedere alla Regione Piemonte la conversione del voucher in un contributo economico commisurato all’assegno di studio già previsto dall’articolo 12 della l.r. 28/2007, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla l.r. 25/2016. Il contributo è concesso a condizione che i richiedenti la conversione: a) siano compresi tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” la cui domanda di assegnazione del voucher sia stata ammessa e finanziata ai sensi della D.D. n. 1150 del 20.11.2017 del Settore Politiche dell’Istruzione; b) dichiarino, per l’anno scolastico 2017/2018, che lo studente in relazione al quale è stato assegnato il voucher ha proseguito gli studi presso Istituzioni Scolastiche statali, scuole non statali non paritarie o agenzie formative o, alternativamente, ha interrotto o terminato il ciclo di studi; c) non abbiano utilizzato, neppure parzialmente, il voucher assegnato dalla Regione Piemonte; d) documentino, per l’anno scolastico 2016/2017, il pagamento di spese ammissibili secondo le indicazioni contenute nel Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 – 50340 del 29.12.2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma dell’articolo 29 della l.r. 25/2016.
| Piemonte - Deliberazione Giunta Regionale 14 giugno 2018, n. 22-7043 |