Accesso documentale

Pubblicato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

L’accesso documentale, è disciplinato dal “Capo V – Accesso ai documenti amministrativi” della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’istanza di accesso. La richiesta di accesso documentale è consentita in conformità a quanto previsto dalle leggi italiane e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

  • Modalità per la presentazione delle istanze

La richiesta di accesso presentata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, deve essere debitamente compilata e sottoscritta in uno dei seguenti modi:

  • firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia/scansione di un documento d’identità in corso di validità;
  • firma digitale apposta direttamente sul file-modulo;
  • firma elettronica qualificata apposta direttamente sul file-modulo.

La richiesta può essere presentata:

a) tramite posta elettronica, all’indirizzo [email protected], o se si dispone di un servizio di posta elettronica certificata, va inviata a [email protected];

b) tramite posta ordinaria all'indirizzo: INAPP, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Corso d’Italia, 33 - 00198 - Roma;

c) all’URP dell’INAPP consegna a mano.

Ai fini dell’esatta determinazione della data di avvio del procedimento iI termine decorre dalla data in cui l’INAPP riceve la domanda.

Le richieste di accesso documentale pervenute all’URP vengono tempestivamente inviate, all’Unità organizzativa responsabile del procedimento per la relativa istruttoria.

Per maggiori informazioni sulle procedure previste per le diverse tipologie di accesso civico si rimanda al Regolamento concernente l'accesso a dati, documenti e informazioni presso l’INAPP.

Documenti

 

Responsabile dei dati: Servizio Comunicazione

Ultimo aggiornamento: 31/01/2024